Riciclaggio, ricettazione, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, furto e violazione della legge sul diritto d’autore: sono le ipotesi di reato accertate, in base al monitoraggio quotidiano da parte della Guardia di finanza, dalla procura di Bari a carico di Telegram. Sequestrati ad oggi 114 canali a causa della diffusione illegale di copie di giornali e libri. Sollecitata dalla Fieg, è tata l’Agcom a denunciare la diffusione indiscriminata di quotidiani, riviste e libri, con danni economici pesanti sul mondo dell’editoria.
Il documento dell’area giuridica di Fieg qui di seguito aiuta ad approfondire i profili giuridici del decreto emesso dalla Procura di Bari
In data 26 aprile 2020, il pubblico ministero dott. Roberto Rossi, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Bari, ha disposto il sequestro preventivo di urgenza di 19 canali Telegram, a seguito dell’esposto della FIEG all’Agcom.
Con la presente, si approfondiscono i profili giuridici del decreto.
I profili di rilevanza ravvisati dalla Procura di Bari
Il giornale è da considerarsi opera collettiva, quindi frutto del lavoro di persone diverse. L’autore dei singoli articoli riceve esplicita tutela all’art. 38 della legge sul diritto d’autore italiano (legge 22 aprile 1941, n. 633), che permette ai singoli collaboratori dell’opera collettiva di utilizzare la propria opera separatamente, con l’osservanza di eventuali patti convenuti.
Per quanto riguarda il proprietario dell’opera collettiva, l’art. 7 della suddetta legge lo definisce come colui che organizza e dirige la realizzazione dell’opera stessa, ossia l’editore.
All’art. 3 della normativa viene regolata la protezione delle opere collettive come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti d’autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
La giurisprudenza civile considera pacificamente che i giornali e le riviste sono tutelate dalle norme sul diritto di autore (Cassazione civile sez. I, 20/09/2006, n.20410). Anche la giurisprudenza penale, pacificamente ritiene che giornali, libri e riviste siano tutelabili dalla disciplina prevista dagli artt. 171 e seguenti legge diritto d’autore (Cassazione penale sez. III, 18/07/2018, n.55009).
Capi di imputazione e indagati
Sono 4 le fattispecie criminose contestate dalla Procura di Bari:
1) Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter del codice penale). Il reato, che rientra tra i delitti contro la persona, è imputato al momento contro ignoti per essersi, in concorso tra loro, abusivamente introdotti nei sistemi informatici di numerose società editrici di riviste, giornali e libri protetti da misure di sicurezza; in tal modo eliminando le protezioni ai file dei predetti beni tutelati dal diritto di autore e permettendo così la diffusione in chiaro di migliaia di riviste, giornali e libri. La pena prevista è della reclusione fino a 3 anni.
2) Furto, con l’aggravante dell’uso di mezzo fraudolento (artt. 624 e 625 n.2 del codice penale). Il reato, che rientra tra i delitti contro il patrimonio, è imputato al momento contro ignoti per avere, in concorso tra loro, con mezzo fraudolento, ai fini di lucro, sottratto ai titolari del diritto di autore migliaia di file PDF di riviste, giornali e libri (beni tutelati dal diritto di autore). La pena prevista è della reclusione da 2 a 6 anni e della multa fino a 1500 euro.
3) Violazioni degli artt. 171 e 171-ter, comma 1 e 2, lett. a), a bis), c) della legge sul diritto d’autore (Legge 22/04/1941 – N. 633) da parte di ignoti, per avere, in concorso tra loro, per uso altrui, a fini di lucro, comunicando al pubblico e immettendo in un sistema di reti telematiche, riprodotto, duplicato, trasmesso e comunque diffuso abusivamente, più di cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi. Il tutto esercitando in forma imprenditoriale l’attività di riproduzione e distribuzione. In particolare, gli imputati in corso di identificazione distribuivano, trasmettevano e diffondevano in formato PDF, riviste, giornali e libri (beni tutelati dal diritto di autore), dopo aver acquisito illecitamente, mediante accesso abusivo al sistema informatico (o comunque con sottrazione illecita ai legittimi detentori) decine di migliaia di file, a fini di lucro (costituito dalla cessione dei dati personali a fine pubblicitario), immettendoli in decine di canali Telegram, liberamente accessibili al pubblico (sistema di reti telematiche). La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493, in caso di lucro.
4) Riciclaggio (art. 648-bis del codice penale). Il reato, che rientra tra i delitti contro il patrimonio, è al momento imputato contro ignoti per avere, in concorso tra loro, acquisito e comunque trasferito elettronicamente, beni di provenienza delittuosa (decine di migliaia di file in formato PDF di riviste, giornali e libri beni tutelati dal diritto di autore), in quanto beni acquisiti illecitamente mediante accesso abusivo al sistema informatico o comunque sottratti illecitamente ai legittimi detentori; compiendo operazioni in modo da ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa in quanto immessi in decine di canali Telegram nei quali è impossibile (per le modalità del sistema informatico) accertare la provenienza dei beni sopra indicati. La pena prevista è la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da 5.000 a 25.000 euro.
Allo stato attuale, i reati sono imputati contro ignoti, nelle more dell’identificazione degli amministratori dei singoli canali. Inoltre, non vi sono elementi per poter affermare che i rappresentanti legali di Telegram siano consapevoli dei contenuti illeciti dei canali indicati. Dal momento che vi sia stata conoscenza del provvedimento, i rappresentanti legali di Telegram sono consapevoli della eventuale prosecuzione dei reati, con le possibili ovvie conseguenze, in caso di mancata collaborazione.
In particolare sul reato di riciclaggio (e ricettazione)
L’art. 648 bis sul delitto di riciclaggio si pone in rapporto di specialità con l’art. 648 che disciplina il reato di ricettazione. In entrambi i casi, la condotta ha ad oggetto operazioni su denaro, beni o altre utilità provenienti da altro delitto (c.d. reato presupposto).
Elementi in comune delle due fattispecie incriminatrici sono:
· la non partecipazione concorsuale al reato presupposto;
· la provenienza da delitto del danaro o dell’altra utilità di cui l’agente è venuto a disporre;
· la ricezione e l’acquisto del bene di provenienza delittuosa;
· la consapevolezza della provenienza delittuosa del bene.
La fattispecie del riciclaggio si distingue invece per la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita. Secondo la ricostruzione della Procura di Bari, non vi è dubbio che tra i reati presupposti vi possono essere anche i reati di violazione del diritto di autore con conseguente sussistenza del reato di ricettazione e riciclaggio in ipotesi di commercio di beni provenienti dalle violazioni relative. Tale tesi è stata ormai accolta in maniera definitiva dalla Cassazione a sezioni unite (Cassazione penale sez. un., 20/12/2005, n.47164) che ha ritenuto configurabile in materia di tutela del diritto di autore sulle opere dell’ingegno, il concorso tra il reato di ricettazione e quello di commercio abusivo di prodotti audiovisivi abusivamente riprodotti, quando l’agente, oltre ad acquistare supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni legali, li detenga a fine di commercializzazione/diffusione.
Interessanti – per le implicazioni relative agli utilizzatori/utenti delle chat – sono poi le considerazioni sulla prova dell’elemento psicologico (dolo), che può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile.
Per la configurabilità del delitto di ricettazione è necessaria la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto, senza che sia indispensabile che tale consapevolezza si estenda alla precisa e completa conoscenza delle circostanze di tempo, di modo e di luogo del reato presupposto. Nel delitto di ricettazione è ravvisabile il dolo eventuale quando la situazione fattuale – nella valutazione operata dal giudice di merito in conformità alle regole della logica e dell’esperienza – sia tale da far ragionevolmente ritenere che non vi sia stata una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della res, ma una consapevole accettazione del rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza.
La legittimità del sequestro di un provider
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha ritenuto (quanto meno implicitamente) legittimo il sequestro preventivo mediante “oscuramento” di un intero sito telematico o di una pagina web, imponendo al fornitore di connettività o al soggetto che detiene la risorsa elettronica di porre in essere le operazioni tecniche necessarie per rendere il sito o la pagina non consumabili all’esterno. L’indirizzo giurisprudenziale è stato confermato dalle Sezioni Unite del 29/01/2015, n.31022 che ha ribadito che il sequestro preventivo si concretizza, tenuto conto della peculiare realtà nella quale va ad incidere, in una vera e propria inibitoria rivolta al fornitore di connettività, che deve impedire agli utenti l’accesso al sito o alla singola pagina web incriminati ovvero rimuovere il file che viene in rilievo, con l’effetto di arrestare l’attività criminosa in atto o scongiurare la commissione di ulteriori condotte illecite. La Corte ritiene che il sequestro preventivo di risorse telematiche o informatiche sia compatibile con la detta inibitoria, la sola in grado di assicurare “effettività” alla cautela.
Pertanto, ove ricorrano i presupposti del fumus commissi delicti e del periculum in mora, è ammissibile, il sequestro preventivo di un sito web o di una singola pagina telematica, anche imponendo al fornitore dei relativi servizi di attivarsi per rendere inaccessibile il sito o la specifica risorsa telematica incriminata.
Le conclusioni: sussistenza del fumus commissi delicti e del periculum in mora
Nella fattispecie, conclude la Procura di Bari, non vi è dubbio che sussistano i presupposti per il sequestro. La sequenza della commissione dei reati è stata ricostruita come segue:
I file di giornali, riviste e libri (beni immateriali protetti dal diritto di autore) vengono acquisiti in primo luogo mediante l’intromissione non autorizzata nel sistema informatico. Come è noto i giornali on line sono utilizzabili solo con password personalizzate che non ti permettono di scaricare PDF liberi e comunque le password autorizzano l’utilizzo personale del giornale (e/o del libro/rivista) e non la diffusione dello stesso. La giurisprudenza ha chiarito che l’utilizzo improprio delle password o il superamento dei limiti previsti dalle regole di concessione delle password costituisce il reato di cui al 615-ter c.p. I file ottenuti illegalmente costituiscono bene di provenienza illecita;
I file di giornali, riviste e libri vengono acquisiti illecitamente inoltre mediante la sottrazione dei PDF elaborati dagli editori per inserimento lecito nei siti o per la stampa. Non vi è dubbio che in tal caso ci ritroviamo in ipotesi di furto o al limite di appropriazione indebita. Pertanto, anche qui i file ottenuti illegalmente costituiscono bene di provenienza illecita;
I file (beni di provenienza delittuosa) vengono acquisiti da soggetti che li detengono al fine di commettere l’ulteriore reato di diffusione illecita tramite i canali Telegram (sistema di reti telematiche) al fine di profitto (costituita dalle possibilità commerciali derivanti dalla cessione dei dati degli iscritti e comunque dall’individuazione di soggetti potenziali acquirenti). Le modalità di costituzione dei canali (come indicato dalle indagini della GDF) sono tali che vi è un concreto ostacolo per l’individuazione della provenienza delittuosa (non sono identificabili i file, i soggetti amministratori, le modalità di acquisizione delle riviste e dei giornali). Pertanto, non vi è dubbio che i titolari dei canali commettono il reato di riciclaggio nella detenzione dei predetti file (beni di provenienza delittuosa);
I file (oggetto di tutela del diritto di autore) vengono poi diffusi (come emerge dalla indagine della GDF e dalla indagine della FIEG) illecitamente tramite i predetti canali per il profitto sopra indicato.
Il danno e la gravità del reato emergono dall’intervento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni AGCOM che, pur ritenendo di avere limiti nella sua azione, ha condiviso l’allarme degli editori della FIEG sollecitando l’intervento di Telegram, avvenuto solo parzialmente. Non vi è dubbio che un fenomeno delle dimensioni di centinaia di milioni di euro di danno (stime degli editori FIEG), presenta poi una gravità particolare perché incide sulla tutela costituzionale della libertà di pensiero (base di ogni democrazia).