FATTI

Ecco le misure per l'informazione
previste nel decreto Rilancio

Vediamo cosa prevede per l’editoria il decreto governativo Rilancio, in queste ore all’attenzione della commissione Bilancio della Camera.
AIUTI ALL’EDITORIA
- Vengono introdotte in via straordinaria procedure agevolate, con il differimento a fine anno del versamento del contributo previdenziale, per l’erogazione della prima rata dei contributi diretti all’editoria
- Viene elevato dal 30 al 50% (in termini assoluti, non incrementali) l’importo massimo dell’investimento ammesso al credito d’imposta è. Il tetto di spesa è previsto a 60 milioni di euro complessivi: 40 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online; 20 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Si precisa che in questo secondo pacchetto vengono considerate anche le tv commerciali nazionali, con la conseguenza che per le emittenti minori rimarrebbe ben poco.
- Un credito di imposta è pari all’8%, a favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione (Roc), è previsto in via straordinaria per il 2020. Riguarderà le spese sostenute per l’acquisto, nel 2019, della carta utilizzata per la stampa di quotidiani e periodici. Non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Fissato un tetto di spesa pari a 24 milioni di euro per il 2020.
- Per sostenere i prodotti editoriali in edizione cartacea (escludendo all’agevolazione i giornali pornografici), viene introdotto un regime straordinario di forfettizzazione delle rese di giornali quotidiani e periodici, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, con la riduzione del 95% invece dell’80% previsto in via ordinaria.
AGENZIE
Viene spostata dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2021 la durata dei contratti di convenzione già in essere, stipulati dalla Presidenza del Consiglio, con le agenzie di stampa per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi.
EDICOLE
Un bonus una tantum di 500 euro spetta viene riconosciuto alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di redditi da lavoro dipendente o pensione. Questo a titolo di sostegno per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del Covid-19. Per ottenere il bonus, entro il limite di spesa complessivo di 7 milioni di euro per il 2020, occorrerà fare domanda diretta al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Se le richieste supereranno la disponibilità si procederà a riparto.
TESTATE DIGITALI
Un credito d’imposta pari al 30% della spesa effettiva sostenuta nel 2019 per l’acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga viene riconosciuto – come sostegno fiscale a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19 – alle imprese editrici di quotidiani e di periodici editi in formato digitale che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato. Tetto di spesa, 8 milioni di euro. Il credito d’imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa statale, regionale o europea, salvo successive diverse disposizioni. In particolare il credito in questione non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, fisserà le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione della domanda.
CASSA INTEGRAZIONE
Viene accreditata presso l’Inpgi (e non all’Inps, come altrimenti sarebbe stato) la contribuzione figurativa dei giornalisti dipendenti ammessi a cassa integrazione in deroga, iscritti alla relativa gestione sostitutiva. La norma evita la dispersione degli stessi contributi per i giornalisti che non abbiano una posizione aperta presso l’Inps.
DIRITTO D’AUTORE
Viene introdotta la norma per cui l’Agcom potrà ordinare la fine delle violazioni del diritto d’autore ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, anche indirettamente, numerazioni nazionali (per internet). L’obiettivo è quello di colpire i canali che pubblicano massivamente, senza permesso e senza il riconoscimento del diritto d’autore, articoli e anche interi giornali. L’Agcom potrà chiedere la rimozione dei contenuti. Anche il sistema sanzionatorio viene modificato e inasprito, ancorandolo al fatturato delle società inadempienti: la pena pecuniaria va da un minimo di 10 mila euro, fino ad un massimo del 2% del giro d’affari.
EMITTENTI LOCALI
Contributo straordinario di 50 milioni di euro per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da Covid-19 a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l’anno 2020, a fronte della trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi. Il ministero per lo Sviluppo economico emanerà i decreti con i criteri e le modalità di verifica previste per l’erogazione, in base alle graduatorie per l’anno 2019. (In questo anno hanno presentato la richiesta di contributo al Mise 999 soggetti: 151 TV commerciali, 217 radio commerciali, 306 TV comunitarie e 325 radio comunitarie. La pubblicazione delle graduatorie avviene sul sito del Mise).
INPGI
Slitta dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine entro cui l’Inpgi, l’istituto previdenziale dei giornalisti, deve trasmettere ai ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che attesti l’esito delle iniziative di risanamento intraprese. In caso di mancato conseguimento del risanamento resta ferma l’emanazione di uno o più regolamenti governativi per l’ampliamento della platea contributiva dell’Inpgi. Viene posticipato alla stessa data il termine finale della sospensione della nomina di un commissario previsto in caso di disavanzo economico patrimoniale dell’ente previdenziale.
NORMA SALVA-TESTATE
In caso di cessazione di una testata giornalistica, anche in caso di fallimento dell’editore, una cooperativa giornalistica (o un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell’editoria) potrà essere autorizzata dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell’azienda per un periodo non superiore a sei mesi. (L’introduzione della norma, che ha efficacia evidentemente erga omnes, sarebbe stata sollecitata dalla vicenda in atto della Gazzetta del Mezzogiorno di Bari)